Lo Statuto


Statuto della Associazione Regionale Allevatori della Toscana  con sede in Firenze

Art. 1. - L'Associazione Regionale Allevatori della Toscana (di seguito denominata ARA), legalmente costituita in data 2 luglio 2001 e riconosciuta giuridicamente con DPGRT n. 5105 del 04/10/2002, è regolata dal presente statuto ed ha sede in Firenze.

Art. 2. - L'ARA non ha fine di lucro ed è socia dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA), della quale accetta lo statuto, nonché le delibere assunte dagli organi sociali in conformità dello statuto stesso e della legge.

L'ARA opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'AIA in armonia con la programmazione agricola regionale.

L'ARA è inoltre socia delle Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) per specie e razze di bestiame e settori di attività alle quali sia interessata in dipendenza delle proprie attività.

L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio regionale attraverso Le Assemblee Provinciali o Interprovinciali Allevatori (di seguito denominate APA) e i relativi Consigli Direttivi Provinciali.

Con deliberazione del Comitato Direttivo, possono altresì essere costituiti uffici distaccati dell’Associazione.

La sua durata è illimitata.

L’associazione può costituire e/o partecipare a organizzazioni, associazioni,  società che  abbiano finalità di sviluppo del settore zootecnico

L'Associazione adotta la denominazione “ARA della Toscana”

L’ Associazione adotta il seguente marchio identificativo, di proprietà dell’ AIA:

Art. 3. - L'Associazione Regionale Allevatori della Toscana ha carattere tecnico ed economico, e rappresenta, nell’ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, la categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da allevamento..

Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso o dei prodotti da questo derivati.

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in generale, l'Associazione collabora con la Regione Toscana e con tutti gli Enti e le Organizzazioni agricole interessate.

Art. 4. - Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione in ambito regionale, tra l'altro può:

1) adempiere a compiti e funzioni che nell'ambito della regione e dello specifico settore possono venirle demandati da Enti e/o Autorità regionali. Può analogamente operare nei limiti dell'eventuale mandato conferito dall'AIA e dalle ANA per specie, razze e settori di attività per compiti e funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti;

2) nell’ambito delle iniziative dell’AIA e degli enti dalla stessa partecipati e comunque nell’ambito delle linee guida promosse dall’AIA e dai predetti enti, promuovere e incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici in collaborazione e d'intesa con Organi pubblici ed Istituti di sperimentazione e di ricerca, con Università, costituendo anche appositi comitati e commissioni;

3) promuovere e attuare iniziative di assistenza tecnica e consulenza aziendale;

4) organizzare e gestire laboratori di analisi;

5) promuovere e gestire, anche per delega ed a nome dei soci, in armonia con le direttive dei competenti Organi pubblici allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento delle specie e razze nonché Centri di Fecondazione animale;

6) organizzare congressi, convegni, mostre e rassegne, concorsi, mercati ed aste zootecniche;

7) promuovere d'intesa ed in collaborazione con le autorità, istituti, enti sanitari competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffusive del bestiame e gestire per conto delle autorità regionali interventi finanziari a sostegno delle aziende eventualmente colpite, nonché promuovere l’attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonchè del personale al medesimo addetto, del rischio di danni a terzi e di tutto quanto attiene all’attività dell’allevamento;

8) assistere gli associati e provvedere, nell'interesse degli stessi, all'acquisto e al collocamento, sia all'interno che all'estero, di animali da allevamento, materie prime, prodotti derivati e quanto altro necessario agli allevamenti;

9) favorire il collocamento degli animali da riproduzione e da reddito, dei prodotti e sottoprodotti da questi derivati; a tal scopo può istituire specifiche sezioni, uffici o centri di coordinamento operanti nel territorio regionale;

10) promuovere e attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori, nonché dei soggetti che operano nel settore di riferimento dell’associazione;

11) assumere nella regione, le funzioni ad essa demandate dall'AIA per le varie attività da quest'ultima organizzate nell'interesse della categoria;

12) svolgere attività di assistenza agli allevatori nei comparti amministrativi, tecnici e gestionali di settore;

13) svolgere azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza e alla tracciabilità dei prodotti di provenienza dagli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli stessi.

 

Art. 5. - Sono soci dell'Associazione Regionale:

  1. a) gli allevatori, singoli o associati senza distinzione di specie e razza di bestiame allevato e di specializzazione produttiva, purché allevino almeno 3 U.B.A. ;

Art. 6. - Gli allevatori che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che intendono farne parte devono far domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.

La domanda, sottoscritta dall’allevatore, deve indicare la ragione sociale, e la consistenza del patrimonio zootecnico.

Sull'ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo sentito il parere del Consiglio Direttivo Provinciale territorialmente competente.

Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo alla Assemblea dei soci che si pronuncia in via definitiva,

Art. 7. - Ogni socio deve versare:

  1. a) una quota di iscrizione una tantum dell'ammontare stabilito dall'Assemblea dell’ ARA. Tale quota dovrà essere versata al momento dell'iscrizione. Non sono tenuti al versamento della quota una tantum gli allevatori già soci di Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori della regione alla data dell’entrata in vigore del presente statuto;
  2. b) una quota annuale da versarsi entro il primo bimestre di ogni anno dell’ammontare fissato dal Comitato Direttivo dell’ARA in rapporto al bestiame, o agli interessi rappresentati;

Le quote di cui sopra sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, essendo versamenti a fondo perduto, non possono in nessun caso essere rivalutabili o ripetibili. Il versamento delle quote non genera diritti di partecipazione e non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

Art. 8. - Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti di cui all'art. 5 il patrimonio zootecnico viene rapportato a U.B.A. e calcolato in base alle seguente tabella equiparativa:

- toro, bue, vacca (o bovini oltre due anni ) giovenca cavallo asino mulo bardotto (o equini oltre sei mesi) = 1UBA;

- torello manzetta vitellone vitello (bovini da sei mesi a due anni) = 0,6 UBA;

-bovini meno di sei mesi = 0,4 UBA;

- puledro vitello lattante = 0,4 UBA;

- ovini e caprini = 0,15 UBA;

- agnello e lattonzolo = 0,15 UBA;

- magrone pecora montone castrato = 0,15 UBA ;

- verro scrofa (riproduttrice di oltre 50 kg) suino grasso = 0,5 UBA;

- altri suini = 0;3 UBA;

- galline ovaiole e conigli da riproduzione = 0,014 UBA;

- altro pollame e conigli = 0,003 UBA.

Art. 9. - La partecipazione alle APA ed all'Assemblea Generale dell'ARA e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con il pagamento delle quote annuali di cui all'art. 7.

 

Art. 10. - L'adesione all’ ARA comporta per i soci i seguenti obblighi:

  1. a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;
  2. b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o dalle attività esercitate dalla medesima;
  3. c) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;
  4. d) la comunicazione annuale entro il mese di aprile di eventuali variazioni nell'entità degli elementi di cui all'art. 7 lett. b), ai fini del calcolo della quota associativa annuale.

Art. 11.  - La qualità di associato si perde:

  1. a) per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;
  2. b) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con il preavviso di almeno tre mesi, tramite lettera raccomandata, all'Associazione;
  3. c) per esclusione ai sensi del successivo 4° comma.

La perdita della qualità di associato viene deliberata dall'Assemblea dell’ARA, su proposta del Comitato Direttivo dell’ARA, per i casi di cui ai punti a) e c) ed ha effetto dalla data della delibera.

Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso delle stesse (punto b)).

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi che gli derivano dal presente statuto trascorsi 30 giorni da diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine di 30 giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno. Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può richiedere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12. - L’ARA con delibera del Comitato Direttivo, può istituire nel proprio seno apposite sezioni per specie e per razza di bestiame e/o per specifici settori di attività.

L'ordinamento ed il funzionamento di ciascuna sezione sono regolati da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo e redatto sulla base di uno schema-tipo predisposto dall'AIA.

Le sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali. Essi hanno operatività in ambito regionale e possono essere articolati a livello provinciale.

Essi non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

Art. 13. - Gli Organi dell'Associazione sono:

  1. a) L’Assemblea Generale
  2. b) Il Comitato Direttivo
  3. c) Il Presidente
  4. d) Il Collegio dei Sindaci
  5. e) Il Collegio dei Probiviri
  6. f) Le Assemblee Provinciali Allevatori (APA)
  7. g) I Consigli Direttivi Provinciali

h)I Presidenti delle APA.

Art. 14. - Le APA sono gli organi territoriali di base, espressioni primarie della partecipazione dei soci all'attività dell'ARA.

Le APA sono presidi provinciali e rispondono all'esigenza di mantenere e garantire le rappresentanze locali, espressione del sistema allevatoriale regionale.

Esse costituiscono il luogo di confronto tra gli allevatori della provincia anche in chiave propositiva sulle linee politiche da adottare in seno all'Associazione; hanno pertanto funzioni di impulso e proposta agli organi sociali dell'ARA.

Delle APA fanno parte gli allevatori singoli o a conduzione associata senza distinzione di specie e razze di bestiame allevato o di specializzazioni produttive, associati all'ARA, con sede nel territorio della relativa provincia.

Le APA ricomprendono il territorio di una o più province limitrofe.

Le APA non possono costituirsi rispetto ad aree la cui estensione territoriale sia inferiore a quella sulla quale operano Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori dotate di personalità giuridica e socie dell’Associazione Italiana Allevatori alla data di approvazione del presente statuto.

Art. 15. - L'Assemblea Generale, dell’ARA, è composta da:

- n. 3 delegati per ogni Assemblea Provinciale sino a 100 soci più 1 delegato ogni altri 50 soci, in regola con le quote di cui all'articolo 7;

  • i Presidenti delle APA.
  • Tre allevatori associati all’ARA designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative;

Ogni delegato o componente dell'Assemblea Generale ha diritto ad un voto.

Non è ammessa la delega tra i delegati all’Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria una volta l'anno entro il primo semestre per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e degli argomenti posti all'ordine del giorno; la convocazione può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre, ma in ogni caso non oltre il mese di settembre; viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero  anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei componenti.

La convocazione è inviata dal Presidente, o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vicepresidente, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai componenti dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione dell'Assemblea Generale può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono essere invitati dal Presidente, a titolo consultivo, Persone di particolare competenza

Art. 16. - L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti o rappresentati.

Per modificare lo statuto occorre che siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei componenti in prima e in seconda convocazione.

Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato e delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei componenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti almeno tre quarti degli associati all’ARA.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti presenti o rappresentati. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le modifiche statutarie sono assunte previo parere favorevole del Comitato Direttivo dell'AIA.

Il sistema di votazione, anche per le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche, è stabilito dall'Assemblea, che può demandare la scelta al Presidente.

Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone.

Le cariche sono nominate con il sistema delle liste contrapposte qualora l’Assemblea non decida, con apposita delibera, l’adozione del sistema della lista unica o di un sistema diverso.

Dell'adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17. - L'Assemblea è presieduta in apertura dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano tra quelli presenti; in mancanza dalla persona designata dall'Assemblea stessa tra i propri componenti.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, invita l’assemblea a nominare il proprio Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 18. - Spetta all'Assemblea Generale:

  1. a) la nomina dei membri elettivi del Comitato Direttivo di cui all'art. 23;
  2. b) la nomina dei membri elettivi del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri;
  3. c) approvare le relazioni del Comitato Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo e l’azione che deve svolgere l’Associazione; i bilanci consuntivi e preventivi saranno trasmessi annualmente all'AIA entro quindici giorni dalla approvazione;
  4. d) la determinazione dell'emolumento ai Sindaci;
  5. e) dell’eventuale rimborso delle spese ai componenti il Comitato Direttivo.
  6. f) deliberare l'ammontare delle quote e dei contributi previsti dall'art. 7 lett. b.
  7. g) deliberare sull’ eventuale costituzione o adesione a enti e organismi o su accordi associativi con altre organizzazioni;
  8. h) la deliberazione sulle eventuali modifiche al presente Statuto, previo parere favorevole del Comitato Direttivo AIA.

 

Art. 19. - Il Comitato Direttivo è costituito da 5 componenti eletti dall'Assemblea Generale tra i suoi membri.

Fanno parte del Comitato Direttivo, con diritto di voto, i Presidenti delle APA.

I componenti elettivi del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Partecipano alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci e i Presidenti delle sezioni per specie e per bestiame e per specifici settori di attività di cui all’ art.12.

Il Presidente può altresì, invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, le persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume le funzioni di segretario del Comitato Direttivo il Direttore o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

Art. 20. - Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

  1. a) nominare nel suo seno il Presidente ed i Vice Presidenti; in numero non superiore a due;
  2. b) fissare la data dell'assemblea Generale dell’ARA e delle APA,
  3. c) deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art. 6;
  4. d) curare l'esecuzione delle deliberazioni della assemblea Generale dell’ARA;
  5. e) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell’Associazione;
  6. f) deliberare sull'istituzione e sulla soppressione delle sezioni per specie, razza e specifici settori di attività;
  7. g) deliberare l'organico del personale, tenuto conto, relativamente al personale eventualmente operante nei territori provinciali, del parere dell’APA relativa al territorio stesso;
  8. h) assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica;
  9. i) nominare il Direttore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dello statuto AIA;
  10. j) proporre la misura delle quote e dei contributi sociali per la prescritta delibera dell'Assemblea a norma dell'art. 7;
  11. K) determinare le tariffe di eventuali servizi erogati ai soci e non;
  12. L) amministrare il patrimonio sociale e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
  13. m) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, successivamente, da comunicare all'Associazione Italiana Allevatori;
  14. n) deliberare sullo stare in giudizio;
  15. o) nominare commissioni di studio per particolari problemi;
  16. p) nominare commissari presso le APA, se costituite, a seguito di costatato irregolare funzionamento, allo scopo di assicurare il ripristino della regolarità, sentito il parere dell’AIA, per periodi semestrali rinnovabili;
  17. q) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

Il Comitato Direttivo può istituire un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vicepresidenti, stabilendone i compiti.

Art. 21. - Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altre località; è convocato anche quando ne facciano richiesta scritta due Sindaci o almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vicepresidente più anziano di età tra i presenti, o, in assenza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Funge da segretario il Direttore dell'ARA o, in caso di assenza, un delegato del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto. In ogni caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti eletti in Comitato Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono alla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Comitato Direttivo medesimo ove possibile, in ordine di graduatoria tra i primi dei non eletti dall'Assemblea Generale.

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla prossima assemblea.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 22. - Ai componenti il Comitato Direttivo può essere corrisposto da parte dell'Associazione il rimborso delle spese vive documentate sostenute e rendicontate, per l'espletamento del mandato.

 

Art. 23 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il più anziano di età tra quelli presenti. Può inoltre farsi sostituire, previa delega,dai Presidenti delle APA nelle attività che si svolgono nell'ambito della provincia.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 24. - Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi, devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

Un membro effettivo è nominato, dall’Associazione Italiana Allevatori. Il membro del Collegio Sindacale nominato dall’Associazione Italiana Allevatori deve essere iscritto agli Albi Professionali determinati dalla legge. Due membri effettivi e i due supplenti sono eletti dall'Assemblea Generale anche tra persone estranee all'Associazione, scegliendo tali membri effettivi ed i supplenti negli albi professionali determinati dalla legge.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età in caso di legittimo impedimento  da Parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge, compreso il controllo contabile; controlla i dati del bilancio dell’Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito, e verifica l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il Collegio dei Sindaci deve verificare la corrispondenza dei dati contabili alle risultanze del bilancio di esercizio predisposto dal Comitato Direttivo.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio dei Sindaci partecipa, con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati almeno quindici giorni prima della convocazione della Assemblea ordinaria per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dalla Assemblea, a norma dell'art. 18.

 

Art 25. - Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci e fra questi e l'Associazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio dei Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri ed a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, di cui uno designato dall'Associazione Italiana Allevatori e due eletti dell'Assemblea Generale dei Soci.

Le funzioni del Presidente sono assunte dal componente di nomina AIA. La riunione è valida con la presenza di tutti i componenti.

Art. 26. - L'Assemblea Provinciale o interprovinciale Allevatori (APA) è costituita da tutti gli allevatori singoli o associati senza distinzioni di razze di bestiame allevato o di specializzazioni produttive, associati all'ARA, la cui azienda ricada in prevalenza nel territorio della relativa provincia.

Possono partecipare all’APA tutti i soci regolarmente iscritti all'ARA ed al corrente con il pagamento della quota annuale di cui all'articolo 7.

Ogni partecipante all'Assemblea dell’APA ha diritto a un voto.

L’APA deve riunirsi, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale dell'ARA. In caso di mancata riunione restano in carica i delegati dell’anno precedente. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente dell'ARA lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta, il Presidente dell’APA, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 dei componenti l’APA stessa.

L’APA è convocata dal Presidente dell’ARA o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un vicepresidente dell’ARA, ovvero è convocata dal Presidente dell’APA stessa appositamente delegato dal Presidente ARA.

La convocazione dell'APA almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l’APA medesima a mezzo di comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai singoli associati dell'ARA aventi sede nella provincia cui l’APA è relativa. In ogni caso l’APA deve necessariamente svolgersi almeno 20 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea Generale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dell’APA deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

L’APA si riunisce preferibilmente nel territorio provinciale di riferimento ed è presieduta Dal Presidente dell’ARA o, in assenza per delega, dal suo presidente o, in assenza, da un membro nominato dall’APA

Ha funzione di Segretario dell'Assemblea Provinciale, il Direttore dell'ARA o suo delegato.

L’APA è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti rappresentati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

La seconda convocazione può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Il sistema di votazione, anche per le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche e la nomina dei delegati all’Assemblea Generale dell’ARA, è stabilito dall’APA, che può demandare la scelta al suo Presidente. Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

E' ammessa la delega, ma ogni associato non può in APA rappresentare per delega più di un altro associato. La delega per essere valida deve risultare da atto scritto anche in calce all'invito dell'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio della stessa.

Spetta all’APA:

  1. deliberare sulle linee politiche da adottare in seno all’ARA, da sottoporre agli organi della stessa;
  2. eleggere, tra i propri componenti, il Presidente;
  3. eleggere, tra i propri componenti, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale;
  4. eleggere i delegati all’Assemblea Generale dell’ARA.

I delegati all’Assemblea Generale dell’ARA durano in carica fino alla successiva riunione di APA di nomina dei delegati e possono essere rieletti. In ogni caso, la carica di delegato non può superare il triennio.

Possono essere eletti a delegati soltanto gli allevatori soci dell’ARA in regola con il pagamento delle quote annuali di cui all’art. 7.

Art. 27. - Il Consiglio Direttivo Provinciale è costituito da 5 membri, compreso il Presidente dell’APA che lo presiede; Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale, con voto consultivo, il Presidente dell’ARA

Il consiglio è convocato dal Presidente dell’ARA ogni volta che lo ritenga opportuno o dal Presidente dell’APA, se delegato dal primo, ovvero su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti.

La convocazione, che deve recare data, orario, luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, è effettuata dal Presidente dell'ARA, o in caso di impedimento per delega dal Presidente dell’APA.

Le sedute del Consiglio Direttivo Provinciale sono presiedute dal Presidente dell’APA o, in caso di impedimento o per delega, dal Presidente dell’APA o in sua assenza, dal membro più anziano dei presenti.

Esse sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei membri costituenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

Ha funzioni di segretario il Direttore dell'ARA o suo delegato, o in mancanza, la persona designata dal Presidente dell’APA.

Il Consiglio Provinciale ha i seguenti compiti:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’APA;
  2. dare esecuzione ai compiti ad esso devoluti dagli organi sociali dell’ARA, verificare l’attuazione dei programmi regionali sul territorio provinciale, proporre all’ARA eventuali adeguamenti;
  3. proporre all’APA eventuali iniziative da deliberare in sede assembleare;
  4. promuovere accordi e iniziative con gli Enti Locali Pubblici, Economici e Commerciali per favorire lo sviluppo della Zootecnica Provinciale;
  5. esprimere pareri non vincolanti relativamente a quanto previsto dalla lett. G) dell’art.20.

Art. 28. - Il Presidente dell’APA la rappresenta presso l'ARA

Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

E' componente dell'Assemblea Generale dell'ARA; è membro di diritto del Comitato Direttivo dell'ARA.

Il Presidente dell’APA cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo provinciale, promuove ed indirizza le attività dell’APA e mantiene i necessari contatti con l'ARA.

Su mandato degli organi sociali dell'ARA, può rappresentare la stessa presso le amministrazioni locali.

 

Art. 29. - Il Direttore è nominato, secondo quanto stabilito dall'art. 22 dello statuto AIA, dal Comitato Direttivo ARA, al quale risponde.

Provvede all'organizzazione e direzione degli uffici dell'Associazione ed è responsabile del loro buon funzionamento.

Egli coordina, rapportandosi anche all'esterno, l'attività della struttura dell'Associazione per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali, attuando le disposizioni date dal Presidente, al quale propone tutte le iniziative, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore può essere anche dipendente distaccato dell’AIA e, in tal caso, decade dal ruolo di titolare della direzione ARA in caso di interruzione del rapporto di lavoro con l’AIA o di destinazione ad altro incarico.

 

 

Art. 30. – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7 lett. a);
  2. dagli avanzi gestionali destinati a riserva;
  3. b) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Associazione.

 

Art. 31. – I proventi di esercizio sono costituiti:

  1. dai contributi sociali annuali (art. 7 lett. b));
  2. b) da eventuali contributi straordinari (art. 7 lett. c));
  3. c) da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e Privati;
  4. d) dagli interessi del patrimonio.

Art. 32. - L'esercizio sociale e finanziario ha durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Eventuali eccedenze gestionali saranno riservate per iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.

Il Comitato Direttivo provvederà inoltre, ogni anno, a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma delle attività da svolgere nel nuovo esercizio.

 

Art. 33. - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto AIA, in caso di irregolare funzionamento dell'Associazione Regionale, all'Associazione Italiana Allevatori con delibera del Comitato Direttivo della medesima Associazione Regionale, può essere richiesto di nominare un commissario straordinario per un periodo di sei mesi rinnovabile, decorrente dall’entrata in carica del commissario, affidandogli la gestione, in sostituzione del Comitato Direttivo, al fine del ripristino della situazione ordinaria.

Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi Dell’Associazione Regionale Allevatori e la sospensione delle attività assembleari.

Il commissario assume in sé per tutto il periodo di durata in carica del commissariamento, la rappresentanza legale dell’Associazione e tutti i poteri dei disciolti organi sociali.

Il Commissario procede nel più breve tempo possibile al ripristino della situazione ordinaria e, conseguentemente a tale ripristino, convoca l'assemblea generale dell’ARA per la nomina degli organi sociali in luogo di quelli disciolti.

Art. 34. - In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto sentiti l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e l'Associazione Italiana Allevatori, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità di cui è competente a giudicare l'Amministrazione Regionale.

Art. 35. - In caso di controversia è competente il Foro di Firenze. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 36. – in attesa di completare l’iter per la confluenza nell’Associazione Regionale Allevatori delle Associazioni Provinciali Allevatori, che dovrà avvenire entro il 01 Gennaio 2010, e dare luogo ad un’unica Associazione Regionale di primo grado, le Associazioni Provinciali Allevatori continueranno nella loro responsabilità riferita alla gestione pregressa.