Blue Tongue – Regolamento (CE) n. 1266/ 2007 della Commissione del 26 ottobre 2007- accordo tra il Lussemburgo e l’Italia ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).


Si informano le SS.LL. che è stato sottoscritto tra le competenti Autorità italiane e quelle del
Lussemburgo un accordo, ai sensi della norma comunitaria in oggetto, relativo alle spedizioni di bovini,
ovini e caprini da allevamento o da ingrasso, dalle zone di restrizione per la febbre catarrale degli ovini
sierotipo BTV8 (Blue Tongue) dal Lussemburgo verso l’Italia.
Con riferimento all'intesa raggiunta si evidenzia, pertanto, quanto segue.
A) È consentita la movimentazione verso l' Italia da zone soggette a restrizione per il sierotipo BTV8
del virus della febbre catarrale degli ovini, di seguito Blue tongue (BTV), del territorio lussemburghese
di animali delle specie bovina, ovina e caprina di età inferiore ai 90 giorni alle condizioni seguenti:
1) gli animali sono stati protetti dall'attacco dei vettori (Culicoides) nel rispetto delle indicazioni fomite
dalla ditta produttrice del prodotto e secondo quanto previsto nell'allegato al presente protocollo,
almeno per una settimana e comunque fino al giorno della partenza;
0028518-31/12/2020-DGSAF-MDS-PAOOGRT / AD Prot. 0459372 Data 31/12/2020 ore 13:27 Classifica Q.110.030.
2) trascorsi 7 giorni dall'inizio del trattamento con insetto repellente, di cui al punto 1, gli animali
devono essere sottoposti a test PCR con esito negativo da eseguirsi su un campione di sangue prelevato
non prima di 7 giorni dall'effettiva data di partenza,
3) durante il periodo di attività vettoriale, è obbligatorio il trattamento con insetticida dei mezzi di
trasporto degli animali di cui al presente accordo;
4) ai certificati sanitari di scorta delle partite dei bovini, degli ovini e dei caprini di età inferiore ai 90
giorni è aggiunta la seguente dicitura: «animale/i proveniente/i da zone soggette a restrizione che
è/sono stato/i protetto/i dall'attacco dei vettori (Culicoides) e che ha/hanno reagito negativamente a
un test PCR contro il sierotipo 8 della febbre catarrale degli ovini in conformità al Regolamento (CE)
n. 1266/2007 ».
B) È consentita la movimentazione verso l'Italia da zone soggette a restrizione per il sierotipo BTV8
del virus della Blue tongue (BTV) del territorio lussemburghese di animali della specie bovina, ovina
e caprina, di età superiore ai 90 giorni alle condizioni seguenti:
1) gli animali sono stati vaccinati e sono trascorsi almeno 10 giorni dalla seconda iniezione di vaccino
o nel caso di un vaccino con un'unica dose, gli animali sono vaccinati da almeno 4 settimane.
2) ai certificati sanitari di scorta delle partite dei bovini, degli ovini e dei caprini è aggiunta la seguente
dicitura, conforme al paragrafo 5 dell' Allegato III del Regolamento (CE) n. 1266/2007: «animale/i
vaccinato/i contro i sierotipo 8 della febbre catarrale degli ovini da almeno 10 giorni in conformità al
Regolamento (CE) n. 1266/2007», oppure «Animale/i vaccinato/i contro il sierotipo 8 della febbre
catarrale degli ovini da almeno 4 settimane in conformità al Regolamento (CE) n. 1266/2007»
C) È consentita la movimentazione verso l'Italia da zone soggette a restrizione per il sierotipo BTV8
del virus della Blue tongue (BTV) del territorio lussemburghese di animali della specie bovina, ovina
e caprina di età superiore ai 90 giorni alle seguenti condizioni :
1) gli animali sono stati protetti dall'attacco dei vettori (Culicoides) per almeno 7 giorni per mezzo di
un insetticida in conformità alle specifiche fornite dal produttore del prodotto e secondo le disposizioni
dell'allegato al presente protocollo e sono stati sottoposti almeno 7 giorni dopo l'inizio del trattamento
e non prima di 7 giorni dall'effettiva data di partenza ad un'analisi PCR in conformità al manuale degli
animali terrestri dell'OIE il cui risultato ha dato esisto negativo;
2) ai certificati sanitari di scorta delle partite dei bovini, degli ovini e dei caprini è aggiunta la seguente
dicitura «animale/i proveniente/i da zone soggette a restrizione che è/sono stato/i protetto/i dall'attacco
dei vettori (Culicoides) e che ha/hanno reagito negativamente a un test PCR contro il sierotipo 8 della
febbre catarrale degli ovini effettuato dopo almeno 7 giorni dal trattamento e non prima di 7 giorni
dall'effettiva data di partenza in conformità al Regolamento (CE) n. 1266/2007 ».
D) I certificati sanitari di scorta TRACES delle partite dei bovini, degli ovini e dei caprini di cui al
presente accordo devono riportare la natura, la data ultima di applicazione, il tempo di attesa dell'insetto
repellente utilizzato e i risultati dell'analisi PCR per ciascun animale.
Si invitano codesti Enti, nell'ambito delle rispettive competenze, a voler informare di quanto sopra i
Servizi veterinari territorialmente competenti ai fini di una puntuale attuazione degli interventi di
controllo a destino per la verifica della conformità delle partite spedite alle condizioni fissate dal
protocollo illustrato con la presente.
AOOGRT / AD Prot. 0459372 Data 31/12/2020 ore 13:27 Classifica Q.110.030.
Gli UVAC inoltre provvederanno, attraverso i servizi veterinari territorialmente competenti, a porre in
vincolo sanitario nel luogo di prima destinazione nel territorio nazionale indicato nel certificato
TRACES, le partite degli animali oggetto dell'accordo, tranne quelle conformi ai requisiti di cui al
precedente punto B) ( ossia composte da animali vaccinati per la Blue Tongue), per almeno 30 giorni
dalla data di introduzione.