Procrastinazione delle attività di genotipizzazione ed eliminazione soggetti di cui al DM 25.11.2015


A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi circa l’applicazione degli obblighi di cui al DM 25.11.2015 riguardante i piani di selezione genetica negli ovini si chiarisce quanto segue. Considerato che sono trascorsi 5 anni dalla pubblicazione del D.M. di cui sopra i riproduttori “eterozigoti” non iscritti al L.G. o R.A. (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK) dovrebbero essere eliminati, laddove le Regioni e Province Autonome abbiano rispettato i tempi di cui all’art. 2 comma 1, entro il termine di luglio 2021. Tuttavia, considerato, che per l’emergenza COVID-19 (nota ministeriale prot. n.25353 del 24.11. 2020) le attività di selezione sono state inserite nell’ambito delle situazioni differibili, le stesse e i provvedimenti conseguenti devono intendersi prorogati almeno fino al termine dell’anno 2021. In particolare si fa presente che i soggetti delle razze comuni da eliminare perché non più idonei alla riproduzione possono essere ancora utilizzati solo all’interno del gregge/allevamento d’origine escludendo sia la possibilità di pascolo promiscuo che ogni movimentazione a fine riproduttivo o altre finalità ad eccezione salvo che per la macellazione. Trasmissione elettronica N. prot. DGSAF in Docspa/PEC Alle Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano Assessorati alla Sanità Servizio Veterinario E p.c. All’ Uff. 1 DGSAF Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali Al CEA – IZS Torino izsto@legalmail.it All’ISS – Roma protocollo.centrale@pec.iss.it Al CSN presso IZS dell’Abruzzo e del Molise Trasmissione via Pec A l I Z S T o r i n o D i r e z i o n e e 0005423-02/03/2021-DGSAF-MDS-PAOOGRT / AD Prot. 0095729 Data 03/03/2021 ore 14:14 Classifica Q.020.020. Resta inteso che è vietata la compravendita e tutte le nuove introduzioni sono consentite solo a soggetti omozigoti resistenti: ARR/ARR. Tuttavia, fino al 31.12.2021, qualora si dovessero presentare situazioni particolari come: allevamenti di sole femmine, assenza di almeno un maschio eterozigote resistente nel gregge o allevamento, marcati problemi di consanguineità, o problemi finanziari dell’allevatore, è possibile, per il solo utilizzo e non a fini di compravendita, la movimentazione previa valutazione caso per caso da parte del servizio veterinario competente per territorio. Quanto sopra nel rispetto delle regole dei livelli di certificazioni sanitarie delle greggi/allevamenti ammettendo esclusivamente la movimentazione da allevamenti di categoria superiore a quelli di categoria inferiore. A tal fin è stata prevista una nuova opzione in BDN che richiede la validazione della ASL delle movimentazioni da vita, dei soggetti maschi eterozigoti, ovvero che non hanno genotipo ARR/ARR. Si invita comunque ad effettuare sempre, previa collaborazione degli allevatori e col supporto degli osservatori epidemiologici e se necessario del CNR CEA/BEAR una valutazione del livello di frequenza degli alleli di resistenza, come indicato nella nota ministeriale prot. 5459 del 27.02.2019. La presente nota deve intendersi applicabile al massimo fino al 31.12.2021 escludendo le razze in via di estinzione o a contrazione numerica per le quali si deve fare riferimento a quanto contenuto nella nota ministeriale prot. n.32406 del 27.12.2018, o ancora gli iscritti al L.G. o R.A., o casi mirati in cui sono state fornite indicazioni specifiche.