Diventare Soci


Gli articoli 5, 6, 7, e 8 dello Statuto ARAT indicano i requisiti dei soci, le modalità per la richiesta di associazione e gli impegni che si assumono, anche in termini di versamento delle quote sociali. In coda agli articoli dello Statuto, è possibile scaricare il modulo di richiesta di iscrizione e quello per la comunicazione del subentro.

Art. 5. - Sono soci dell'Associazione Regionale:

  1. a) gli allevatori, singoli o associati senza distinzione di specie e razza di bestiame allevato e di specializzazione produttiva, purché allevino almeno 3 U.B.A. ;

Art. 6. - Gli allevatori che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che intendono farne parte devono far domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.

La domanda, sottoscritta dall’allevatore, deve indicare la ragione sociale, e la consistenza del patrimonio zootecnico.

Sull'ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo sentito il parere del Consiglio Direttivo Provinciale territorialmente competente.

Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo alla Assemblea dei soci che si pronuncia in via definitiva,

Art. 7. - Ogni socio deve versare:

  1. a) una quota di iscrizione una tantum dell'ammontare stabilito dall'Assemblea dell’ ARA. Tale quota dovrà essere versata al momento dell'iscrizione. Non sono tenuti al versamento della quota una tantum gli allevatori già soci di Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori della regione alla data dell’entrata in vigore del presente statuto;
  2. b) una quota annuale da versarsi entro il primo bimestre di ogni anno dell’ammontare fissato dal Comitato Direttivo dell’ARA in rapporto al bestiame, o agli interessi rappresentati;

Le quote di cui sopra sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, essendo versamenti a fondo perduto, non possono in nessun caso essere rivalutabili o ripetibili. Il versamento delle quote non genera diritti di partecipazione e non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

Art. 8. - Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti di cui all'art. 5 il patrimonio zootecnico viene rapportato a U.B.A. e calcolato in base alle seguente tabella equiparativa:

- toro, bue, vacca (o bovini oltre due anni ) giovenca cavallo asino mulo bardotto (o equini oltre sei mesi) = 1UBA;

- torello manzetta vitellone vitello (bovini da sei mesi a due anni) = 0,6 UBA;

-bovini meno di sei mesi = 0,4 UBA;

- puledro vitello lattante = 0,4 UBA;

- ovini e caprini = 0,15 UBA;

- agnello e lattonzolo = 0,15 UBA;

- magrone pecora montone castrato = 0,15 UBA ;

- verro scrofa (riproduttrice di oltre 50 kg) suino grasso = 0,5 UBA;

- altri suini = 0;3 UBA;

- galline ovaiole e conigli da riproduzione = 0,014 UBA;

- altro pollame e conigli = 0,003 UBA.

 

per richiedere l'iscrizione è possibile compilare il "Modulo iscrizione socio editabile", stamparlo, firmarlo e recapitarlo all'ufficio territoriale di competenza, oppure utilizzare il modulo in bianco reperibile alla voce "modulistica"

  Modulo iscrizione_socio_editabile

 

è possibile subentrare ad un socio compilando il "Modulo di subentro a socio editabile",  stamparlo, firmarlo e recapitarlo all'ufficio territoriale di competenza, oppure utilizzare il modulo in bianco reperibile alla voce "modulistica" 

  Modulo_subentro_a_socio_editabile